Acquisto carburanti: pagamenti co nuove regole dal 1° luglio

Acquisto carburanti: pagamenti con
nuove regole dal 1° luglio
L’Agenzia delle Entrate ha definito i mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti che, oltre
alle carte di credito/debito e prepagate, consentono la detraibilità dell’IVA e la deducibilità della spesa da
parte degli operatori economici a partire dal 1° luglio 2018.
Viene così risolto il duplice disallineamento esistente tra i due settori impositivi, dovuto al fatto che solo ai
fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA sono richiamati i lubrificanti, oltre ai carburanti, e sono ritenuti
validi gli ulteriori mezzi di pagamenti tracciabili appositamente stabiliti, diversi dalle carte di credito, di
debito o prepagate. Per preservare l’operatività attuale, continueranno ad essere valide le carte carburante
e i buoni benzina, a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati mediante le forme di pagamento
qualificato previste dall’Agenzia.
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che, dal 1° luglio 2018, al fine di contrastare con maggiore efficacia
l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione di carburanti, i soggetti passivi IVA
non dovranno più tenere la scheda carburante, in quanto gli acquisti di carburante per autotrazione
effettuati, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, presso gli impianti stradali di distribuzione saranno
documentati obbligatoriamente mediante fattura elettronica, al pari – più in generale – degli acquisti di
benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori.
Sempre dal 1° luglio 2018, è stato stabilito che la deducibilità del costo di acquisto di carburante per
autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione e la detraibilità della relativa IVA dipenderanno
dalla modalità di pagamento in concreto adottata.
Correlativamente, ai fini dell’IVA, è stato modificato l’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 633/1972,
stabilendo che, ai fini della detrazione dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e
lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore (nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti veicoli stradali a motore), “l’avvenuta effettuazione
dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo
ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare
l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Si
tratta di:

• assegni, bancari e postali, circolari e non
• vaglia cambiari e postali
• mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino
postale
• carte di debito, di credito, prepagate e buoni
Tali modalità di pagamento “qualificato” troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di
specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad
esempio, per le carte utilizzate nei contratti cd. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di
distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore
dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla
società petrolifera (si vedano le circolari n. 42/E/2012 e n. 205/E/1998).
Per tutti gli approfondimenti sull’argomento, Vi preghiamo di contattare le sedi SIT di riferimento, con
specifico riguardo ai consulenti fiscali , che saranno a Vostra completa disposizione per tutto ciò che
riguarda la normativa in oggetto.
Distinti saluti SIT srl